
Lo Statuto
27.05.2013 13:45Lo statuto
STATUTO DEL PARTITO POLITICO “SOCIETÀ CIVILE”
TITOLO I
FINI – IDEALI – SOCI
Articolo 1
È costituita l’Associazione – Partito politico denominato “Società Civile”.
L’Associazione si propone di agire quale partito politico democratico con lo scopo di promuovere, tutelare e diffondere, in ogni espressione della vita pubblica, il rispetto dei principi ispiratori e delle norme della Carta Costituzionale, ed in particolare di difendere i principi di libertà, di democrazia, di solidarietà e di economia diffusa, di propugnare l’equità fiscale, lo stato di diritto, l’unità della Patria anche nel federalismo, la valorizzazione e l’incentivazione di impianti per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti alternative ai combustibili fossili che invece vanno utilizzati per la produzione di prodotti nobili, l’inserimento nella Costituzione dell’Unione Europea del riferimento alle nostre origini greco-giudaico-cristiane, di favorire la nostra vocazione europea, di diffondere in Europa il principio di USE (Stati Uniti d’Europa) e di favorire l’amicizia con gli Stati Uniti d’America e tra le nazioni del mondo.
A tali fini l’Associazione svolgerà tutte le attività ritenute necessarie e/o utili per incentivare l’aggregazione di tutte le componenti sociali che si riconoscono nei suddetti valori. Potrà svolgere, quindi, a titolo puramente esemplificativo, e comunque non limitativo, le seguenti attività:
- informazione e comunicazione anche a mezzo stampa;
- supporto territoriale ed attività elettorali al fine di promuovere la conoscenza diretta dei candidati da parte degli associati e dei cittadini;
- promuovere, organizzare e gestire associazioni e federazioni professionali e di categoria, senza scopo di lucro, aventi carattere democratico e liberale;
- amministrazione e supporto a favore di associazioni ed organizzazioni con scopi analoghi;
- raccolta di istanze di interesse nazionale e/o locale, di studio e di gestione delle stesse, in vista della migliore soluzione di problemi o esigenze rappresentati dalle diverse componenti sociali.
Per il raggiungimento degli scopo sociali l’Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare; potrà ottenere proventi nel rispetto delle norme anche fiscali, dalla gestione e dall’organizzazione di attività ricreative, culturali, di intrattenimento e di altra natura comunque nello spirito dell’Associazione.
Articolo 2
L’Associazione non ha fini di lucro.
Articolo 3
Sono soci del Partito Politico “Società Civile” (nel seguito indicato brevemente come “S.C.”) i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni di età maggiore di 16 anni che, condividendone gli ideali e l’azione politica, abbiano fatto domanda di iscrizione in base alle disposizioni degli appositi regolamenti che verranno approvati dal Consiglio Direttivo. La sede legale del Partito viene attualmente fissata in Roma.
Articolo 4
(Requisiti dei soci)
I soci hanno diritto di partecipare all’attività del Partito in tutte le sue espressioni. In particolare, hanno diritto di contribuire a determinare la linea politica, partecipare alle elezioni degli organi direttivi, accedere alle cariche direttive, essere candidati del Partito alle elezioni politiche ed amministrative; il tutto in accordo con quanto disposto dagli appositi regolamenti.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri verso il Partito, possono distinguersi in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Juniores, Soci Seniores e Soci Sostenitori in base all’età ed alla quota di contribuzione.
Articolo 5
(Doveri dei soci)
Ogni socio ha il dovere di contribuire all’attuazione del programma politico del Partito. In particolare è tenuto a:
- assolvere i compiti affidatigli dagli organi direttivi;
- svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali opera;
- astenersi da ogni azione ed ogni atteggiamento che possa portare pregiudizio al Partito;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento ispirato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- al rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento ed alla massima lealtà nei confronti del Partito;
- essere in regola con il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal successivo articolo 19.
Articolo 6
(Pubblicità dell’elenco dei soci)
L’elenco dei soci (fatte salve le disposizioni sulla manifestazione del consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96) non è in alcun modo riservato o segreto. I responsabili di ciascuna realtà territoriale del Partito mantengono aggiornato l’elenco dei soci ad essa relativo, elenco che è consultabile da parte di ogni iscritto.
TITOLO II
ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO
Articolo 7
(Organi nazionali del Partito)
Sono organi nazionali del Partito:
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Comitato di Presidenza,
- il Consiglio Direttivo Nazionale,
- il Comitato di coordinamento tecnico-politico,
- l’Assemblea Generale,
- il Segretario Amministrativo,
- il Collegio Centrale dei Probiviri,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono da intendersi a titolo gratuito. Per il Collegio dei revisori dei Conti e per gli incarichi affidati a non soci il Consiglio Direttivo Nazionale potrà stabilire un emolumento per la funzione.
Articolo 8
(Il Presidente)
Il Presidente ha per funzioni principali:
- l’attuazione della linea politica espressa dall’Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza,
- il coordinamento generale delle attività del Partito,
- la rappresentanza del Partito nelle sedi istituzionali e nelle trattative politiche nazionali,
È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile, decade dalla sua carica secondo l’apposito regolamento. In caso di impedimento anche solo temporaneo gli subentra nelle funzioni il Vice Presidente più anziano.
Articolo 9
(Il Comitato di Presidenza)
Il Comitato di Presidenza è l’Organo collegiale a cui è affidata la conduzione politica del Partito. È composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate e presiedute dal Presidente. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato di Presidenza in particolare:
- delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito, in linea con le determinazioni dell’Assemblea Generale,
- approva la lista dei Candidati alle elezioni politiche ed amministrative,
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello previsto all’art. 10 che sarà approvato dall’Assemblea Generale.
Articolo 10
(Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’Organo collegiale a cui compete la conduzione organizzativa e gestionale del Partito. È composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea Generale secondo l’apposito regolamento e dura in carica tre anni. Elegge al suo interno un Presidente, uno o più Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato di Presidenza. Nomina anche al suo esterno un Segretario ed un Vice Segretario nonché il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, le delibere sono valide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale in particolare:
- nomina i rappresentanti del Partito negli organismi in cui tale nomina è richiesta,
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti,
- stabilisce e determina l’ambito di azione nonché i poteri ed i limiti del Segretario Amministrativo,
- approva i bilanci consuntivo e preventivo annuali predisposti dal Segretario Amministrativo,
- stabilisce le quote di iscrizione e quelle annuali a carico dei soci,
- delibera sull’ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
Al Consiglio Direttivo Nazionale competono tutti i poteri dio ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito, esso potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche con firma disgiunta tra loro, determinandone i poteri, così come potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire un numero di Commissioni Centrali dedicate ad importanti tematiche politiche, sociali o culturali con compiti di presidio specifico e di consultazione. Potrà istituire e/o contribuire alla costituzione di associazioni ed enti territoriali per meglio avvicinare i cittadini ai principi del Partito.
Articolo 11
(Comitato di Coordinamento tecnico-politico)
Il Comitato di Coordinamento tecnico- politico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni, faranno parte del Comitato anche i Coordinatori Regionali nominati anch’essi dal Consiglio Direttivo Nazionale; elegge al suo interno un Presidente. Ha il compito di organizzare e seguire le Commissioni Centrali dedicate alle diverse tematiche, nonché di vigilare sull’osservanza della linea politica seguita dalle eventuali associazioni ed enti territoriali costituite e/o associate al Partito e su indicazione di queste predispone la lista delle candidature, rivenienti da elezioni territoriali, da sottoporre al Comitato di Presidenza.
Articolo 12
(L’Assemblea Generale)
L’Assemblea Generale è l’organo a cui compete di individuare e di esprimere la linea politica del Partito sui principali problemi del Paese. A questa linea devono conformarsi, nella loro azione, tutti gli organi e le strutture del Partito.
L’assemblea viene convocata, una volta almeno ogni tre anni, dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza dei votanti.
All’Assemblea compete altresì la facoltà di modificare il presente Statuto, in tal caso è tuttavia prevista la maggioranza qualificata del 75% dei votanti che rappresentino almeno il 50% dei soci.
Articolo 13
(Il Segretario Amministrativo)
Il Segretario Amministrativo è responsabile della gestione economica e finanziaria del Partito nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. Egli predispone annualmente, entro il mese di marzo, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Le modalità di azione del Segretario Amministrativo, sono precisate in dettaglio dall’apposito regolamento.
Articolo 14
(Rappresentanza legale e amministrativa del Partito)
Ai fini dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta per gli atti degli organi nazionali al Segretario Amministrativo, che è altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa in vigore.
Articolo 15
(Collegio Centrale dei Probiviri)
Il Collegio Centrale dei Probiviri è l’organo che ha il compito di valutare i casi di presunta violazione delle norme di comportamento da parte di iscritti, persone fisiche.
È composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, eletti dal consiglio Direttivo Nazionale. Elegge al suo interno un Presidente, a cui è affidato il compito della convocazione delle riunioni e della loro presidenza.
Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
I provvedimenti del Collegio Centrale dei Probiviri possono riguardare unicamente persone fisiche iscritte al Partito. Le sanzioni per violazioni accertate possono arrivare fino alla proposta, al Consiglio Direttivo Nazionale, di espulsione del responsabile dal movimento.
Il deferimento al collegio Centrale dei Probiviri può essere deliberato dall’Assemblea Generale, dal Comitato di Presidenza, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dagli eventuali Comitati Regionali.
Le modalità di attività del Collegio Centrale dei Probiviri sono precisate nell’apposito regolamento.
Articolo 16
(Collegio dei Revisori Contabili)
Al Collegio dei Revisori Contabili compete il controllo contale del Partito.
Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
TITOLO III
STRUTTURA TERRITORIALE
Articolo 17
Sul territorio nazionale l’organizzazione del Partito è basata su criteri regionali e può articolarsi con Strutture Regionali.
L’organizzazione, gli organi e le cariche sociali delle Strutture Regionali, così come compiti, competenze e modalità di elezione di tali organi, nonché l’eventuale commissariamento in caso di gravi motivi, sono precisati in appositi regolamenti.
Le Strutture Regionali afferiscono gerarchicamente al Comitato di Coordinamento Tecnico-Politico del Partito e sono rappresentate nel suo seno dai loro Coordinatori Regionali eletti dalle Assemblee associative territoriali.
TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 18
(Rendiconto annuale)
L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno.
Il Collegio dei Revisori contabili dovrà predisporre la sua relazione sul bilancio almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 19
(Finanziamento)
Le entrate del Partito sono:
- le quote di iscrizione al Partito e le contribuzioni annuali dei soci, secondo quanto verrà stabilito annualmente dal consiglio Direttivo Nazionale,
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche,
- i proventi delle Feste e delle Manifestazioni del Partito,i proventi delle sottoscrizioni straordinarie,
- i contributi di legge,
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni del Partito.
La ripartizione dei finanziamenti del Partito tra strutture regionali e centrali è precisata in apposito regolamento.
TITOLO V
GARANZIE STATUTARIE
Articolo 20
(Garanzie contro le violazioni di Statuto e regolamento)
Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto o di qualche regolamento.
Il ricorso va inoltrato secondo apposito regolamento al Collegio Centrale dei Probiviri.
La proposizione del ricorso non sospende in generale l’esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio Centrale dei Probiviri.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO ALL’ESTERO
Articolo 21
(Organizzazione del Partito all’estero)
Negli Stati in cui esistono comunità di cittadini italiani possono essere costituite sezioni distaccate del Partito.
Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate in seno alla propria struttura in base ad apposito regolamento.
TITOLO VII
ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Articolo 22
(Requisiti per le adesioni)
Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l’adesione del Partito ad Organizzazioni Nazionali ed Internazionali che si ispirino ad ideali e principi pienamente condivisi.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Articolo 23
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea Generale secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12.
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